VOTO PER CORRISPONDENZA
Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 226 del 22 dicembre 2012 sono state indette per il 24 e 25 febbraio 2013, le votazioni per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Si ricorda che i connazionali temporaneamente all’estero e non iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione Estero potranno votare esclusivamente recandosi in Italia presso le sezioni istituite nel proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.
{loadposition adsense-riquadro-articoli-piccolo}Il voto all’estero non è previsto per l’elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali.
CATEGORIE DI ELETTORI:
1. Votano all’estero i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto i:
• 18 anni per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati e per i referendum;
• 25 anni per l’elezione dei membri del Senato della Repubblica.
MODALITÀ DEL VOTO PER CORRISPONDENZA Gli elettori residenti all’estero ricevono a domicilio, da parte dell’Ufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.
L’elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale entro il 14° giorno antecedente (10 febbraio 2013) la data delle votazioni in Italia potrà recarsi di persona all’Ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459/2001).
L’Ufficio consolare è altresì autorizzato ad ammettere al voto all’estero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivo omessi dall’elenco elettori predisposto dal Ministero dell’Interno, se dimostrano di essere iscritti all’AIRE o se la loro iscrizione sia stata chiesta dall’Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro l’11° giorno antecedente le votazioni in Italia ed è subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto.
Una volta votate le schede, l’elettore le rispedisce all’Ufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.
Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti all’estero pervenute ai Consolati entro le ore 16,00 del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dell’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero istituito presso la Corte di Appello di Roma.
OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA
L’elettore residente all’estero e iscritto all’AIRE che intenda esercitare l’opzione per il voto in Italia deve inviare comunicazione scritta all’ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001).
In caso di elezioni anticipate o di referendum l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001).
Il voto è personale e segreto.
E’ fatto divieto di votare più volte e inoltrare schede per conto di altre persone.
Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale, sarà punito a norma di legge.
http://www.consmadrid.esteri.it/Consolato_Madrid/Archivio_News/elezioni2013.htm