Tra luglio ed agosto, milioni di cittadini europei si spostano dentro e fuori l’Unione Europea.
In occasione delle vacanze, e non solo, il dipartimento italiano delle Politiche Europee presenta un breve decalogo utile ai cittadini italiani in viaggio nell’Ue.
Sul fronte “Emergenza medica”, il vademecum ricorda di non dimenticare “mai la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).
La tessera è fondamentale per chi viaggia nell’Ue, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, per risparmiare tempo e denaro in caso di malattia o incidente durante il soggiorno all’estero.
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La TEAM, in linea di principio, viene rilasciata a tutte le persone iscritte e a carico del Servizio sanitario nazionale in possesso della cittadinanza italiana che hanno la residenza in Italia.
Essa garantisce l’accesso alle cure di urgenza alle stesse condizioni e agli stessi costi (gratuitamente in certi paesi) delle persone assicurate nel paese dove vi trovate.
Un manuale su come utilizzare la TEAM è anche disponibile come applicazione per gli smart-phone, contenente informazioni generali sulla tessera, numeri telefonici d’emergenza, le indicazioni delle cure coperte e dei rispettivi costi, le modalità per la richiesta del rimborso e la persona da contattare in caso di perdita della tessera.
L’applicazione è disponibile in 24 lingue”.
In caso di emergenza “esiste un numero unico d’emergenza europeo contattabile ovunque nell’Ue, da telefoni fissi e telefoni cellulari, a titolo gratuito: è il 112.
Il numero unico mette in contatto il cittadino con il servizio d’emergenza richiesto (polizia locale, pompieri o servizi medici) ed è disponibile 24 ore su 24.
Il 112 è operativo in tutti gli Stati membri dell’UE accanto ai numeri nazionali d’emergenza già esistenti”. “Viaggiare sicuri” è un servizio fornito dal Ministero Affari Esteri e gestito in collaborazione con l’ACI che informa il cittadino su informazioni di carattere generale sui Paesi esteri.
In gran parte dei casi, si tratta di Paesi extra-UE, ma in questo momento due avvisi riguardano anche Paesi Ue.
La Germania condivide con il resto dell’Europa il rischio di una possibile esposizione al terrorismo internazionale e, quindi, il livello di sicurezza nel Paese rimane elevato.
Il secondo caso riguarda il Portogallo: in questo caso, si consiglia di registrare i dati relativi al viaggio che si intende effettuare sul sito “Dove siamo nel mondo” e di sottoscrivere un’assicurazione che copra anche le spese sanitarie, l’eventuale trasferimento aereo in altro Paese o il rimpatrio del malato.
“Se siete fuori dall’Europa e il vostro Paese non ha un’ambasciata o un consolato nel luogo ove vi trovate, – si legge nel decalogo – in quanto cittadino di uno Stato membro dell’Ue siete automaticamente un cittadino europeo e avete quindi diritto all’assistenza consolare: potete quindi rivolgervi al consolato o all’ambasciata di un altro Stato membro dell’Ue per chiedere aiuto, ad esempio, in caso di arresto, grave incidente o perdita di documenti importanti.
In situazioni di crisi, gli Stati membri dell’Ue devono assicurare assistenza ai cittadini europei e in caso di bisogno devono evacuare gli altri cittadini dell’UE come se fossero cittadini propri”.
Sul fronte “Scomparsa di un bambino”, il vademecum ricorda al viaggiatore che “L’Unione Europea ha attivato una help-line telefonica comune (116 000) per segnalare la scomparsa di un bambino in uno qualsiasi dei 27 Stati membri dell’UE.
Se siete i genitori di un bambino che si è smarrito o è scappato, – si legge – o se avete informazioni su un bambino disperso potete chiamare l’help-line telefonica.
Sarete messi in contatto con un’organizzazione che opera in questo settore in grado di fornire sostegno e assistenza pratica d’ordine psicologico, legale o amministrativo”.
Quanto ai “Diritti del passeggero” qualora si avessero “problemi con una compagnia aerea di linea o charter (come ad esempio, cancellazione del volo o ritardi)”, problemi “a causa del cambiamento di orario o della cancellazione di un treno”, “il cittadino europeo – informa il decalogo – gode di specifici diritti nella sua qualità di passeggero.
Anche per chi viaggia in autobus e sulle navi, una nuova legislazione UE è già stata adottata ed entrerà in vigore nel dicembre 2012 e a marzo 2013 rispettivamente.
La prossima estate dovreste quindi poter godere di diritti comparabili a quelli definiti per i viaggi in aereo e in treno.
Inoltre, la legislazione UE sui diritti dei passeggeri è stata creata per proteggere i disabili e le persone a mobilità ridotta da discriminazioni allorché viaggiano in aereo o in treno e per consentire loro di fruire dello stesso grado di accesso alla mobilità di cui godono gli altri cittadini.
Se utilizzate uno smart-phone, potete scaricare la nuova applicazione sui diritti dei passeggeri da portare sempre con voi”.
Sul Roaming, il decalogo chiarisce che “il nuovo regolamento sul traffico dei telefoni mobili è entrato in vigore il 1 luglio 2012.
La novità principale è la fissazione di massimali per il roaming sull’internet mobile. Si tratta del roaming per la generazione degli smartphone.
I consumatori devono però scegliere con cura le offerte relative al volume di dati. Ad esempio, una tariffa di 2 o 3 euro al giorno per un roaming illimitato per la trasmissione dati sembra un affare, ma i clienti finiscono col pagare anche se non usano i dati.
Pertanto, per quelli che scaricano un volume minore di dati i massimali di prezzo costituiscono una rete di sicurezza. Sono scesi anche i prezzi delle chiamate vocali e l’invio di sms – a un livello inferiore a quello dei costi domestici tipici”.
Infine, sul fronte “Animali domestici” il vademecum rende noto che “i cittadini europei che si spostano all’interno dell’Unione possono portare con sé il proprio animale domestico”.
Bisogna tener presente alcune cose: “nel passaporto sanitario dell’animale deve essere registrata una vaccinazione antirabbica in corso di validità quando vi recate col vostro cane in un altro paese dell’UE.
Tuttavia, se andate in Irlanda, in Finlandia, a Malta o nel Regno Unito il vostro animale deve anche subire un trattamento antiparassitario.
Queste regole si applicano esclusivamente ai cani, ai gatti e ai furetti. Per i cuccioli di cane o di gatto e per tutti gli altri tipi di animali domestici è bene consultare le autorità competenti del paese UE che intendete visitare per conoscere le condizioni specifiche in vigore”. (aise)