Omologazione e riconoscimento professionale titoli

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logo-civitaArgomentazioni Giuridiche a cura dell’Avvocato Civita Masone

Un cordiale saluto ai lettori del periodico, colgo l’occasione innanzitutto per presentarmi, mi chiamo Civita Masone, esercito la professione di Avvocato nel sud di Tenerife,

faccio parte dell’Associazione di Diritto Urbanistico Canario, e sono specializzata in diritto Tributario.

Ringrazio calorosamente la direttrice per aver voluto arricchire ulteriormente il giornale con mie argomentazioni giuridiche, e come primo approccio ho scelto di trattare il tema dell’Omologazione e Riconoscimento di Titoli ritenendo che possa essere di interesse generale.

La normativa che regola questa materia è costituita da due dettati normativi: il Real Decreto 285/2004 del 20 di febbraio, modificato con Real Decreto 309/2005, che regola l’Omologazione dei titoli Universitari di grado superiore, e il Real Decreto 1837/2008 dell’8 di novembre che recepisce le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, e che regola il Riconoscimento professionale, dei titoli accademici o esperienza professionale.

Gli obiettivi che i legislatori hanno inteso perseguire con l’approvazione della suddetta normativa sono:

a) per l’Omologazione dei Titoli di grado superiore, conseguire la semplificazione e celerità nell’espletamento delle richieste, e dotar di coerenza i distinti elementi che configurano un procedimento che mette in relazione sistema educativo in situazioni tanto diverse e contenente anche la regolamentazione della convalidazione parziale di studi Universitari stranieri;

b) per il Riconoscimento dei Titoli professionali, permettere all’interno del territorio comunitario: flessibilità del mercato del lavoro, maggiore liberalizzazione delle prestazioni di servizio, maggiore automaticità nel riconoscimento delle qualificazioni mediante la semplificazione di procedimenti amministrativi che consentano la reale circolazione.

I titoli stranieri suscettibili di Omologazione sono i titoli con validità ufficiale, accreditativi del completo superamento del corrispondente ciclo di studi superiori.

Il decreto, regola l’iter procedimentale indicando i criteri per l’Omologazione, “le decisioni sulla omologazione di titoli stranieri, si adotteranno esaminando la formazione acquisita dallo studente e tenendo conto quanto segue:

a) la corrispondenza tra i livelli richiesti per l’acceso agli studi conducenti all’ottenimento del titolo straniero e per l’accesso al titolo spagnolo.

b) la durata in termini orari del periodo di formazione necessario per l’ottenimento del titolo straniero che si pretende omologare.

c) la corrispondenza entro i livelli accademici del titolo straniero e spagnolo per il quale si sollecita l’omologazione.

d) il contenuto formativo superato per l’ottenimento del titolo straniero”.

Per quanto riguarda il Riconoscimento, che si basa appunto sulla Direttiva Europea su menzionata, si impone che esista una equiparazione tra la qualificazione del richiedente e quella necessaria per esercitare la professione regolata nello stato di accoglienza.

Il riconoscimento può essere effettuato per i titoli di grado superiore, per Titoli professionali e/o esperienza professionale.

Sono previste due tipologie di riconoscimento in relazione al carattere temporale della prestazione professionale: se la prestazione è occasionale o ridotta, siamo di fronte alla libera prestazione per la quale è obbligatoria la previa dichiarazione all’autorità competente descrivendo il tipo di servizio che sarà prestato, indicando il tempo di durata dello stesso, e indicando di possedere una assicurazione medica personale e di responsabilità professionale nei confronti di terzi.

Il prestatore di servizio sarà dispensato dalle obbligazioni imposte ai professionisti stabiliti nel territorio spagnolo e relativi ad Autorizzazioni o Iscrizioni ad Albi Professionali.

La prestazione in modo continuato si identifica invece con la libertà di stabilimento pertanto, una volta ottenuto il riconoscimento, previo ove previsto, il superamento di un esame o la avvenuta pratica professionale, l’autorità competente Spagnola concederà l’accesso alla professione o esercizio della stessa, nelle stesse condizioni dei cittadini spagnoli.

Per alcune tipologie professionali quali Medici, Infermieri, Farmacisti, Veterinari, Architetti, è previsto il riconoscimento automatico basato sull’esistenza di piattaforme formative comuni che prevedono logicamente, che la qualificazione professionale sia unica per tutta la Unione Europea.

Requisiti comunque imprescindibili per poter esercitare la propria professione in Spagna ancorché mediante il riconoscimento, sono: la conoscenza della lingua, l’assicurazione medica obbligatoria, e ove previsto anche la iscrizione al “Colegio Profesional” di riferimento.

Gli interessati potranno dirigersi alla Subdelegación del Gobierno di Santa Cruz de Tenerife, in C/Mendez Núñez n.9, o visitare il sito web www.mec.es, sito ufficiale del Ministero dell’Educazione e della Scienza.

civita@abogadamasone.com

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