AGGIORNAMENTO. Obblighi di cautela e protezione. Bollettino Ufficiale delle Canarie 14 agosto 2020
Si raccomanda che tutti i tipi di gruppi o riunioni di persone non conviventi che si svolgono in spazi privati siano limitati a un massimo di 10 persone, anche quando la distanza di sicurezza può essere garantita “.
Secondo.- Viene modificata la sezione 1.3 relativa a “Uso obbligatorio delle mascherine”, che è formulata nei seguenti termini:
“1.3. Uso obbligatorio di mascherine.
1. Tutte le persone di età pari o superiore a sei anni sono obbligate a utilizzare una mascherina:
a) Su strade pubbliche, in spazi esterni e in qualsiasi spazio chiuso ad uso pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,5 metri.
b) Nei centri educativi non universitari la mascherina non sarà obbligatoria:
b.1.- nel caso di gruppi scolastici di convivenza stabile.
b.2.- nel resto dei gruppi scolastici, quando sono seduti ai banchi ad una distanza di almeno 1,5 metri.
c) Negli esercizi e nei servizi alberghieri e di ristorazione, inclusi bar e mense, è escluso l’obbligo di mascherina solo al momento dell’assunzione di cibo o bevande.
d) In spazi naturali o all’aperto al di fuori dei centri abitati, è escluso l’obbligo di maschera purché l’afflusso di persone consenta di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1,5 metri.
e) Sulle spiagge e piscine, non vi è l’obbligo di indossare la mascherina durante il bagno e rimanendo in un determinato spazio, senza muoversi, e purché possa essere garantito il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza tra tutti gli utenti. non conviventi. In ogni caso sarà obbligatorio l’uso di una mascherina negli ingressi, nei movimenti e nelle passeggiate che si svolgono in questi spazi e strutture.
f) I proprietari di stabilimenti, spazi e locali devono garantire il rispetto di questi obblighi negli stessi.
g) L’uso corretto della mascherina è obbligatorio e deve coprire completamente il naso e la bocca in ogni momento. Allo stesso modo, deve essere adeguatamente adattato al naso e al mento, in modo da evitare l’espulsione delle secrezioni respiratorie nell’ambiente.
2. L’obbligo di utilizzare una mascherina non sarà applicabile nei casi previsti dall’articolo 6.2 del regio decreto-legge 21/2020, del 9 giugno, sulle misure urgenti di prevenzione, contenimento e coordinamento per far fronte alla crisi sanitaria provocata. per COVID-19.
3. Si consiglia l’uso di una mascherina:
a) Negli spazi privati, sia aperti che chiusi, quando si tengono riunioni di persone provenienti da diversi centri di convivenza.
b) Di tipo igienico, preferibilmente riutilizzabile. “
“Misure generali di portata e distanza di sicurezza”, con la seguente dicitura:
“2.1.12. Non è consentito fumare, utilizzare dispositivi per inalazione del tabacco, pipe ad acqua, narghilè, narghilè o simili sulle strade pubbliche e negli spazi esterni, purché non sia possibile garantire il mantenimento di una distanza di 2 metri di sicurezza interpersonale “.
Quinto.- Viene modificata la lettera a) della sezione 3.2 relativa alle “Attività di restauro”, che è formulata nei seguenti termini:
“a) Deve essere rispettata una distanza di separazione di 1,5 metri, tra i tavoli o gruppi di tavoli, nonché nel bar, tra clienti o gruppi. L’occupazione massima per tavolo o gruppo di tavoli all’interno e all’esterno sarà di dieci In ogni caso, gli stabilimenti devono avere la predetta distanza di separazione adeguatamente segnalata.
Sei.- Viene modificata la sezione 4.2 relativa a “Discoteche e vita notturna”, che è formulata nei seguenti termini:
“4.2. Discoteche e vita notturna.
I locali e gli altri locali notturni possono aprire spazi all’aperto esclusivamente al pubblico, da consumare seduti a tavola.
In ogni caso la capienza del terrazzo sarà del 75%.
Le piste da ballo non sono ammesse. “
Settimo.- Viene modificata la sezione 4 del punto 4 relativa alle “Condizioni per lo sviluppo di taluni locali, attività e spettacoli pubblici”, redatta nei seguenti termini:
“4.4. L’uso di dispositivi per inalazione del tabacco, pipe ad acqua, narghilè, narghilè o simili è vietato in tutti gli intrattenimenti, tempo libero, hotel, ristoranti e qualsiasi altro tipo di stabilimento aperto al pubblico.”
Ottavo.- Al punto 4 è aggiunta una sezione 6 relativa alle “Condizioni per lo sviluppo di alcuni locali, attività e spettacoli pubblici”, con la seguente dicitura:
“4.6. Le imbarcazioni da diporto, da diporto e da diporto con attività economica possono aprire al pubblico esclusivamente gli spazi all’aperto per il consumo da seduti. Per tutto
In questo caso la capacità massima consentita sarà del 75% ”.