Rinnovo patente per i cittadini italiani residenti in Spagna (Canarie) Comunicazione:
I cittadini italiani residenti in Spagna NON sono soggetti all’obbligo di rinnovo dopo 2 anni di residenza in Spagna stabilito dalla direttiva europea 2006/126/CE, in quanto la norma prevede l’obbligo di rinnovo solo per i titolari di patenti europee con scadenza superiore a 15 anni o indefinita, mentre la patente italiana dura 10 anni. (CGIE Spagna)
1. Patenti di guida italiane
Gli Uffici Consolari accreditati in Paesi dell’Unione Europea non sono più abilitati al rilascio o rinnovo delle patenti di guida italiane. Tali competenze sono assegnate esclusivamente alle Autorità locali di ciascuno Stato membro.
Il cittadino italiano che abbia stabilito la propria residenza in Spagna potrà:
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convertire la patente di guida italiana in una patente spagnola; tale operazione si denomina “canje” (attenzione: la conversione è una facoltà, non un obbligo, ma è consigliabile per motivi pratici);
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conservare la patente italiana fino a scadenza senza fare nulla (in questo caso si potrebbero verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente).
I cittadini italiani residenti in Spagna NON sono soggetti all’obbligo di rinnovo dopo 2 anni di residenza in Spagna stabilito dalla direttiva europea 2006/126/CE, in quanto la norma prevede l’obbligo di rinnovo solo per i titolari di patenti europee con scadenza superiore a 15 anni o indefinita, mentre la patente italiana dura 10 anni. Per maggiori informazioni clicca qui (link a sito DGT)
In ogni caso, alla scadenza, i cittadini italiani residenti in Spagna devono rinnovare la propria patente rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999). È a tal fine necessario rivolgersi alla Jefatura Provincial de Tráfico della provincia di residenza: http://www.dgt.es/
Patenti scadute o smarrite/rubate
Nel caso che la patente italiana sia scaduta, oppure a causa di smarrimento/furto della stessa ancora in corso di validità, il rilascio di una nuova patente nel territorio dell’Unione Europa è competenza esclusiva delle Autorità locali. In base alla direttiva europea 91/439 del 1991, la Jefatura de Tráfico spagnola può richiedere agli interessati un attestato di “possesso di patente” rilasciato dalle Autorità competenti dello stato membro che ha rilasciato la patente iniziale (si consiglia di verificare direttamente con le Autorità spagnole).
Tale attestato non può più essere rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l’Autorità centrale italiana o gli Uffici della Motorizzazione Civile. Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato, dovrà presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato, apposita istanza presso gli Uffici della Motorizzazione Civile italiana, corredata della documentazione attestante il versamento dell’imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.
Poichè tale attività di certificazione non è legata né al luogo di residenza del richiedente, né all’Ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, l’utente potrà rivolgersi indifferentemente a qualsiasi Ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale.
2. Radiazione di autoveicoli con targa italiana per definitiva esportazione
I cittadini italiani regolarmente iscritti nell’AIRE ed i cittadini stranieri che sono stati residenti in Italia possono presentare la richiesta di radiazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) delle autovetture esportate definitivamente all’estero, tramite le Rappresentanze diplomatico/consolari.
Modalità di restituzione delle targhe italiane
Il proprietario della vettura dovrà presentare alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Madrid (previo appuntamento online) o inviare per posta:
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modulo di richiesta “Nota di presentazione della formalità”, in doppio originale, reperibile nel sito dell’ACI all’indirizzo http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html (in presenza del Certificato di Proprietà, come nota viene utilizzato il retro di tale certificato); la nota deve essere compilata e sottoscritta dall’intestatario;
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fotocopia della carta di circolazione spagnola o attestazione di avvenuto ritiro della carta di circolazione italiana a seguito di reimmatricolazione estera, rilasciato dalle autorità competenti;
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la carta di circolazione italiana in originale, ove non sia già stata ritirata dalle autorità spagnole in sede di reimmatricolazione;
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il certificato di proprietà o foglio complementare in originale: se il certificato di proprietà è stato ritirato dall’autorità spagnola che ha reimmatricolato il veicolo, è sufficiente indicare nella nota che il veicolo è stato reimmatricolato;
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le targhe della vettura, ove non siano già state ritirate dalle autorità spagnole in sede di reimmatricolazione; per tutela della salute degli impiegati che devono manipolare le targhe, queste verranno accettate solo se ripulite da tracce di sporco, fango, insetti, prive dei portatarga e di viti, bulloni, spigoli taglienti o altri elementi che possano produrre ferite;
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titolo di vendita: se la radiazione è presentata da un soggetto non intestatario al PRA dovrà essere allegato il titolo di vendita in originale;
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la copia del pagamento effettuato all’A.C.I. (vedi sotto);
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fotocopia di un documento d’identità.
Versamento degli importi previsti dall’A.C.I.
Il pagamento deve essere effettuato solo a favore dell’A.C.I. – Automobile Club d’Italia, seguendo le istruzioni pubblicate nel relativo sito web. Il certificato dell’avvenuta radiazione verrà inviato dagli Uffici Provinciali dell’A.C.I. direttamente all’indirizzo estero del titolaredella targa, indicato nella domanda, previo pagamento delle spese postali per l’invio.
Si prega di seguire le istruzioni dell’ACI, riportate nel seguente sito (compresi i pagamenti):
·> http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html
L’obbligo delpagamento della tassa automobilistica si interrompe solo a partire dal periodo impositivo successivo all’avvenuta annotazione al P.R.A. della radiazione del veicolo. Per maggiori informazioni http://www.consmadrid.esteri.it/resource/2014/07/65213_f_cons57Formalit__radiazione_per_esportazione.pdf
Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Madrid http://www.consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/it/i-servizi/domande-frequenti/patenti.html
novembre 2017
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