Canarie. Pubblicato il decreto legge che regola l’ammissione alle strutture ricettive regolamentate in tempi di Covid-19. In vigore da domenica 1 novembre

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Canarie. Pubblicato il decreto legge che regola l’ammissione alle strutture ricettive regolamentate in tempi di Covid-19. In vigore, domenica 1 novembre

La Gazzetta Ufficiale delle Isole Canarie ha pubblicato, sabato 31 ottobre 2020, il decreto legge che regola l’ammissione alle strutture ricettive regolamentate in tempi di Covid-19. Entrato in vigore, domenica 1 novembre, e stabilisce le condizioni di accesso per tutta la durata della pandemia:

1.- Per accedere agli esercizi ricettivi turistici delle Isole Canarie, sarà necessario che gli utenti turistici di età superiore ai sei anni, che non provengano dal territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie, dimostrino il completamento, entro un periodo massimo di 72 ore prima del loro arrivo, del test diagnostico di infezione attiva stabilito dalle autorità sanitarie e che dimostri che l’utente turistico non è risultato positivo come trasmettitore di Covid-19.

2.- Prima della formalizzazione della prenotazione o del contratto di servizi di ricettività turistica in uno qualsiasi degli stabilimenti turistici delle Isole Canarie, verrà comunicato che le condizioni di accesso ad esso includono quella di accreditamento del completamento del suddetto test diagnosi.

3.- La condizione di accesso di cui al primo paragrafo non si applicherà a chi dimostri la condizione di residente nelle Isole Canarie e dichiari sotto la propria responsabilità di non aver lasciato il territorio della Comunità Autonoma delle Isole Canarie entro 15 giorni prima del suo arrivo in struttura e che anche in quel periodo non ha avuto sintomi compatibili con Covid-19. Né sarà necessario dimostrare l’esecuzione del suddetto test diagnostico ai non residenti che dimostrano attraverso il loro documento di viaggio di aver soggiornato alle Isole Canarie nei 15 giorni precedenti la data di accesso alla struttura ricettiva e che dichiarano inoltre sotto la loro responsabilità che In quel periodo non ha avuto sintomi compatibili con Covid-19.

4.- Al momento della formalizzazione della prenotazione o del contratto di servizi di ricettività turistica, ogni cliente deve accettare la condizione di accesso che, in conformità alle sezioni precedenti, è applicabile.

5.- La struttura ricettiva negherà l’accesso alla persona che non soddisfi le condizioni che gli si applicano ai sensi dei punti 1 e 3. Fermo restando quanto precede, e quando il motivo del rifiuto di accesso è la mancanza del suddetto test diagnosi, è necessario informare sulle località vicine allo stabilimento dove si potrebbe sottoporsi a tale prova, oppure offrire questa possibilità nello stabilimento stesso a spese dell’utente turistico. Eccezionalmente, nel caso in cui l’utente turistico non accrediti la propria sottomissione al test diagnostico, ma dimostri la propria disponibilità ad eseguirlo, il suo accesso e pernottamento potrà essere autorizzato per il tempo necessario all’ottenimento dei risultati. In questo caso l’utente turistico non potrà lasciare la camera se non per sostenere il test e raccogliere i risultati.

6.- Tutti gli esercizi ricettivi turistici devono porre alla propria reception, almeno in cinque lingue comunitarie, manifesti indicativi e informativi sulle condizioni di accesso di cui al presente articolo.

7.- Entro un periodo massimo di 48 ore prima di lasciare la struttura ricettiva, gli utenti turistici la cui destinazione richiede per il loro ritorno, un test Covid-19 negativo, o una quarantena, devono essere informato dallo stabilimento stesso dei luoghi dove possono essere sottoposti agli esami diagnostici che hanno il benestare delle autorità sanitarie come richiesto dalla destinazione di rientro, in cui la certificazione che accredita lo svolgimento di detto test, le sue condizioni e il risultato.

8.- Le strutture ricettive turistiche delle Isole Canarie devono mantenere le informazioni contenute nelle schede di registrazione di cui all’Ordine INT / 1922/2003, del 3 luglio, a disposizione del Servizio sanitario delle Canarie, insieme alla documentazione di supporto. il rispetto da parte del cliente delle condizioni di accesso allo stabilimento di cui alle sezioni precedenti.

9.- Prima della formalizzazione della prenotazione o del contratto di servizi di ricettività turistica in uno qualsiasi degli esercizi ricettivi turistici delle Isole Canarie, i clienti saranno informati che devono effettuare il download e mantenere attiva durante il loro soggiorno sulle isole, così come i 15 giorni immediatamente successivi al loro ritorno al luogo di origine, l’applicazione mobile di allerta di contagi Radar Covid. Tutti gli stabilimenti devono esporre presso la loro reception, almeno in cinque lingue comunitarie, manifesti indicativi e informativi al riguardo.

BOC Nº 223. Sábado 31 de Octubre de 2020 Boletín anteriorBoletín siguiente BOC Nº 223. Sábado 31 de Octubre de 2020 Sumario del boletín 3 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. BOC-S-2020-223. Firma electrónica- Descargar I. Disposiciones generales Presidencia del Gobierno 3996 DECRETO ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19.

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