Il sistema della detassazione del reddito da pensione per un cittadino italiano residente in uno Stato diverso dallo Stato italiano, risponde all’esigenza di evitare la doppia imposizione sullo stesso reddito.
Più precisamente e come regola generale, quando un pensionato risiede in uno Stato estero convenzionato ed è titolare di pensione dell’INPS, il sistema delle Convenzioni consente la detassazione della pensione dietro invio alla competente sede dell’INPS da parte dello stesso pensionato, della domanda redatta su un apposito modulo, a patto che nell’apposito riquadro di detto modulario sia stato apposto il visto dell’autorità fiscale (Amministrazione tributaria) estera che attesti il pagamento delle tasse in loco.
E’ sottinteso che se l’INPS non riceve tale formulario di detassazione sarà tenuto a tassare la pensione alla fonte in qualità di sostituto d’imposta. Tuttavia è il caso di sottolineare che prima di procedere alla richiesta dell’ esenzione della pensione occorre verificare nel dettaglio sia il tipo di pensione sia la composizione della stessa.
Infatti, ricordiamo che le prestazioni “non contributive” non possono essere riconosciute dallo Stato italiano, a coloro i quali abbiano deciso di risiedere all’estero.
Nello specifico, segnaliamo che le prestazioni “non contributive” sono definite dalla legislazione comunitaria come complementari o supplementari o aggiuntive di una prestazione principale con lo scopo di garantire un reddito minimo di sussistenza.
Tali prestazioni, infatti, spettano in misura intera a carico dello Stato di residenza e secondo la legislazione che tale Stato applica.
Inoltre, è opportuno evidenziare che a decorrere dal 1 giugno 2005, non hanno diritto alle maggiorazioni sociali di cui alla legge n.544 del 29 dicembre 1988 coloro i quali risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia.
Tale disposizione comunitaria, quindi, ha allargato l’ambito di applicazione delle prestazioni di carattere “non contributivo” inserendo oltre quelle già indicate dalla legge anche le maggiorazioni sociali.
A titolo informativo ricordiamo che non possono essere esportate (non possono essere sostenute dallo Stato italiano per i residenti all’estero) le seguenti prestazioni:
- prestazioni sociali
- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutuati ed invalidi civili
- le pensioni e le indennità ai sordomuti ed ai cechi
- l’integrazione della pensione minima
- l’integrazione dell’assegno di invalidità
- l’assegno sociale
- la maggiorazione sociale
La legislazione comunitaria garantisce, in ogni caso, a coloro che sono residenti sul territorio di uno Stato membro diverso dall’Italia e sono soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale, il diritto, secondo quanto confermato dal regolamento CE 647/05, alle prestazioni non contributive a carico dello Stato di residenza.
Il diritto e la misura delle prestazioni sono determinati unicamente dalla legislazione che questo Stato applica Per effetto di tale disposizione i residenti in Stati comunitari (SPAGNA) possono richiedere l’integrazione della pensione con le prestazioni speciali che ogni Sato membro di residenza può garantire.