GIURISPRUDENZA E IMPOSTA BENI IMMOBILI – IBI –

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Recentemente la Sala Civile del Tribunale Superiore ha fissato come dottrina giurisprudenziale che, il venditore che paga l’IBI potrà successivamente recuperarlo dal compratore, in caso di assenza di patto contrario, ed in proporzione al tempo in cui ognuna delle parti abbia ostentato la titolarità del domicilio.

Cosí è stato Stabilito dalla Corte con una Sentenza che scaturisce da contenzioso tra due società determinatosi a seguito della vendita di 155 posti auto-garage nella Città di Madrid, la Corte ha condannato la parte compratrice a pagare l’IBI corrispondente al periodo dell’acquisto che va dal mese di marzo a quello di dicembre dell‘anno in cui si è effettuata la compravendita.

Cosi come stabilito per legge, il pagamento annuale dell’ IBI spetta al proprietario e coincide con il primo giorno dell’anno, per questo il Tribunale Supremo risolve che il pagamento di questa imposta corrisponde alla parte venditrice in primis, ma con facoltá di richiedere il rimborso della parte che non spetta più a lei pagare, dal momento della vendita, in quanto il compratore è il nuovo proprietario dal momento in cui si sottoscrive la compravendita e per questo non è necessario un patto contrario per permettere al venditore di rivalersi degli importi che gli corrispondono.

Si stabilisce cosí una nuova dottrina giurisprudenziale circa la applicazione dell’articolo 63.2 della Legge “Haciendas Locales”.

 

Avvocato Civita Masone

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