ITALIA. Sostegno economico temporaneo, REM, riconosciuto anche agli emigrati italiani che rientrano in patria che acquisiscono la residenza, prorogato di due mesi

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ITALIA. Sostegno economico temporaneo, REM, riconosciuto anche agli emigrati italiani che rientrano in patria che acquisiscono la residenza, prorogato di due mesi.

E’ entrato in vigore il Decreto Ristori pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre.  Il Decreto introduce misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra questi nuovi provvedimenti  anche la proroga del Reddito di emergenza.

Il Reddito di Emergenza (REM)  – misura di sostegno economico temporaneo riconosciuta anche agli emigrati italiani che rientrano in patria e acquisiscono la residenza – è stato infatti prorogato dal Decreto Ristori di altri due mesi, novembre e dicembre sia per i beneficiari che già lo percepiscono sia per i potenziali nuovi beneficiari che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge.

Il REM viene erogato a chi si trova nelle condizioni che permettono di richiedere la misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del Decreto Rilancio in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. A stabilirlo è l’articolo 14 del DL numero 137 del 28 ottobre 2020 (cd. Decreto Ristori). Si stima che la proroga del reddito di emergenza per altre due mensilità possa interessare un numero di nuclei familiari pari a 404 mila, con una spesa complessiva di 452 milioni per l’anno 2020. L’importo medio mensile è stimato in 560 euro.

I requisiti per l’accesso al REM sono in sintesi i seguenti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, con un incremento del massimale di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro.

La domanda per il REM deve essere presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità  stabilite dallo stesso. Per ulteriori e più approfondite informazioni su requisiti e procedure consigliamo sempre di rivolgersi al patronato o al Caf di fiducia.

Comunicato della Onorevole Angela Schirò.   Com.It.Es Spagna

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