IVIE: Brevi Cenni – Le conseguenza in caso di mancata indicazione del quadro RW

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studio-cicconiIn questo articolo ci occuperemo delle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi italiana per coloro i quali siano residenti fiscali in Italia e, ovviamente, siano proprietari di immobili in Spagna e di conseguenza, obbligati a pagare l’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).

 

In primo luogo, ricordiamo che “le persone fisiche” residenti nel territorio italiano devono pagare in Italia, a decorrere dal 2011, l’IVIE istituita con il DL 201/2011 convertito in legge 214/2011.

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Oggetto di questa nuova imposta sono, quindi, gli immobili situati all’estero inclusi terreni (agricoli, edificabili, incolti), fabbricati a uso abitativo, centri direzionali, centri commerciali, industriali.

A titolo informativo, evidenziamo che la scadenza per l’IVIE dovuta per il 2011 coinciderà con quella prevista per il saldo IRPEF 2011, cioè il 18 giungo 2012.

Inoltre, salvo sorprese all’ultimo minuto, entro lo stesso termine dovrà essere liquidato l’acconto riferito al 2012, pari al 40% circa dell’imposta dovuta per il 2011 sempre e a condizione che l’acconto sia superiore a € 257,00.

In caso contrario, (se l’acconto dell’IVIE non supera € 257,00) il contribuente potrà pagare l’imposta in un’unica soluzione entro il 30 novembre.

Sempre a titolo informativo comunichiamo che è stata predisposta la sezione XVI nel quadro RM per la compilazione dei dati dell’immobile situato all’estero.

In merito alla base imponibile su cui calcolare l’imposta evidenziamo che oltre alla regola generale, secondo la quale il valore è rappresentato dal prezzo risultante dall’atto di acquisto o dal valore di mercato, esiste anche la regola particolare per gli immobili ubicati nei Paesi appartenenti all’Unione europea che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (ricordiamo che ITALIA e SPAGNA hanno siglato tale accordo).

In base a questa regola particolare, il valore per questi ultimi immobili è quello catastale determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale.

E`opportuno ricordare, come già fatto in un precedente articolo, che i contribuenti italiani (che sono residenti fiscali in Italia e quindi non iscritti all’AIRE) sono obbligati a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi quando sono proprietari di immobili detenuti all’estero.

Più dettagliatamente, e per meglio comprendere l’obbligo tributario, precisiamo che i beni detenuti all’estero devono sempre essere dichiarati sia quando si acquista, sia successivamente e sempre, fino al momento della cessione.

Occorre, ora, verificare quali potrebbero essere le problematiche da affrontare nell’ipotesi in cui un contribuente ha omesso di compilare il quadro RW, non indicando quindi, l’immobile di proprietà all’estero, e, di conseguenza, è obbligato a pagare l’IVIE in Italia.

Non è necessario comunicare che il pagamento dell’IVIE nell’ipotesi suddetta potrebbe (può) dar luogo a un’auto denuncia.

A tal proposito, occorre sottolineare che le sanzioni previste per il monitoraggio fiscale sono elevate e gravano in misura differente in ragione del periodo.

Più precisamente, per le dichiarazioni presentante fino al 26 settembre 2001 si applica la sanzione da 500 mila lire a 4 milioni di lire, dal 27 settembre 2002 fino al 30 giugno 2009 per le violazioni commesse in questi periodi di imposta le sanzioni vanno dal 5% al 25% del valore della attività non dichiarate nel quadro RW, mentre dal 1 luglio 2009 le sanzioni vanno dal 10% al 50% dell’importo non dichiarato.

Inoltre, a partire dal 25 novembre 2011 è `prevista la confisca dei beni per un valore corrispondente all’importo non dichiarato.

Occorre ricordare che le sanzioni si aggravano in caso di immobili acquistati in Paesi rientranti nella black list.

Avvocato Michele Paolo Cicconi

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