RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO. LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.

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Quale dovrà essere il contenuto formulato nella comunicazione al lavoratore?

L’art. 53.1.a) dello Statuto dei Lavoratori si limita a dire che bisogna indicare la “causa”. E’ da interpretarsi quindi con l’obbligo da parte del datore di lavoro di citare per iscritto una o più cause previste dall’articolo 52 dello Statuto dei Lavoratori.

Ciò nonostante, e nella misura in cui il principio di difesa processuale del lavoratore debba essere garantito, il datore di lavoro dovrà far risultare per iscritto le cause determinanti la risoluzione del contratto con sufficiente chiarezza.

In sede processuale è necessario fornire cause di licenziamento diverse da quelle menzionate nella comunicazione scritta?

La legge dice che in sede processuale le cause di risoluzione specificate per iscritto non potranno essere modificate. Così stabilisce l’art. 105.2 della legge sul lavoro, applicabile in virtù di quanto disposto dall’articolo 120 della legge sul lavoro. Lo stesso si evince anche dall’articolo 122.1 della legge sul lavoro, secondi cui la decisione risolutiva del contratto verrà presa in considerazione nel momento in cui il datore di lavoro riconosca gli estremi per un ricorso legale.

{loadposition adsense-riquadro-articoli-piccolo}Cosa significa la “disponibilità del lavoratore” nell’indennità?

La “disponibilità del lavoratore” può significare tanto il riconoscimento effettivo dell’indennità, come anche l’indicazione di luogo e data a partire dai quali il lavoratore sarà disponibile. In ogni caso, la data dovrà essere immediatamente successiva alla lettera di licenziamento, altrimenti lo stesso sarà da ritenersi nullo.

Può considerarsi motivo di annullamento del licenziamento la mancata messa a disposizione dell’indennità?

Si, perchè si allontana dai principi applicabili, a meno che non si sia in grado di provare che la messa a disposizione non era possibile causa difficoltà economiche dell’impresa.

Può considerarsi motivo di annullamento del licenziamento la mancata concessione da parte del datore di lavoro delle sei ore di licenza retribuita previste per la ricerca di un impiego?

La legge dice che la mancata concessione non comporta l’annullamento della decisione risolutiva del contratto di lavoro.

Può considerarsi motivo di annullamento del licenziamento la mancata concessione da parte del datore di lavoro di un preavviso di licenziamento?

La legge dice che la mancata concessione di un termine di preavviso non comporta l’annullamento della decisione di licenziare il dipendente, in quanto il presunto periodo di preavviso deve essere compensato dall’accredito dello stipendio relativo allo stesso periodo. L’articolo 122.2 della legge sul lavoro, non prevede espressamente tale inadempimento come causa di annullamento del licenziamento, anche se, l’art. 53.4 dello Statuto del Lavoratore, in termini generici, dice che “qualora il datore di lavoro non adempia ai requisiti stabiliti dal paragrafo 1 di questo articolo (e tra questi, la concessione di un termine di preavviso), il licenziamento sarà nullo”. In ogni caso, il datore di lavoro sarà obbligato a corrispondere i salari relativi a tale periodo, pena il commutamento della sentenza che dichiari nullo il licenziamento (art. 123.1 Legge sul Lavoro).

Il datore di lavoro può scegliere quale lavoratore licenziare?

La legge si limita a stabilire il diritto ad esigere la presenza dei rappresentanti dei lavoratori al momento del licenziamento (art. 52.c) e 68.b) dello Statuto dei Lavoratori, lasciando in merito alla questione piena libertà al datore di lavoro, salvo diversamente stabilito dal contratto collettivo o in caso di abuso di diritto, frode legale o discriminazione.

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