La legge 232 del 2016, ovvero la legge di bilancio per il 2017, contiene questioni previdenziali che riguardano sia i lavoratori che i pensionati. Noi Patronati all’estero riceviamo spesso richieste di consulenza su tutti gli aspetti normativi della nuova legge di bilancio, anche se non tutte le novità riguardano chi risiede all’estero.
In particolare, riguardano anche i connazionali residenti all’estero le norme relative a:
– 14.MA MENSILITÁ (estensione del diritto)
– ESTENSIONE DELLA NO TAX AREA (per coloro che risiedono all’estero ma hanno la pensione tassata in Italia) a 8125 euro annuali.
– Le particolarità dell’ OPZIONE DONNA estesa dalla legge di bilancio anche alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre del 1957/1958. Si ricorda che i 35 anni di contribuzione richiesti per maturare il requisito si raggiungono anche utilizzando la contribuzione versata all’estero
– IL CUMULO GRATUITO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI. I contributi versati all’estero sono utili ai fini del conseguimento delle pensioni in cumulo
PENSIONI AI LAVORATORI PRECOCI CIRCOLARE INPS N. 99 DEL 16 GIUGNO 2017
A decorrere dal 1 maggio 2017 il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata che per il 2017 è pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne è ridotto a 41 anni in favore dei lavoratori c.d. “precoci” i quali:
– abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età
– si trovino in una delle seguenti condizioni:
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stato di disoccupazione (IN ITALIA) ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
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assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile (quindi residenti in Italia), di grado almeno pari al 74 per cento;
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sono lavoratori dipendenti che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
SOTTOLINEAMO INOLTRE CHE L’APE SOCIALE NON AVRÁ RISVOLTI OPERATIVI PER CHI RISIEDE ALL’ESTERO
Il contenuto di questo articolo vuole fornire una spiegazione semplice e sommaria sulle principali novità riguardanti anche i pensionati residenti all’estero. Chi pensa di possedere i requisiti per poter fare richiesta di pensione appellandosi alle nuove normative della legge di bilancio, é pregato di mettersi in contatto con noi per email, chiedendoci l’invio della legge completa, dettaglio dei requisiti da possedere, spiegazione sull’inoltro della domanda di riconoscimento e documentazione da allegare.
Buona estate a tutte/i
Elettra Cappon – Responsabile ITAL Spagna
Tel. +34.93.304.6885;
Fax +34. 933967319 E-mail: ital.barcellona@gmail.com
La Responsabile ITAL Spagna sarà presente a Tenerife il 13, 14 e 15 Settembre 2017
(previo appuntamento)
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