Questa è una delle risposte del Ministero della Sanità che conferma quanto pubblicato:
“… In relazione al suo quesito occorre innanzitutto precisare che il rilascio dell’attestato S1, trova il suo fondamento nella affiliazione anche fiscale allo Stato italiano del titolare di pensione italiana. il pensionato che trasferisce la residenza in altro Stato UE ed EFTA che richiede l’attestato S1 potrà accedere a citato attestato solo se percepisce una pensione tassata in Italia.
A seguito dell’’entrata in vigore del D.L.vo 56/2000 sul federalismo fiscale infatti le fonti di finanziamento del SSN, provengono per il 95% dalla imposizione fiscale diretta (sui redditi delle imprese e delle persone fisiche) e da quella indiretta (sui consumi) e, per la rimanente parte, da ricavi ed entrate proprie varie delle aziende sanitarie nonché dalla compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria pubblica (co-payment). inoltre che l’art. 32 del Reg. 987/2009 dispone:
Articolo 32 Disposizioni di applicazione particolari
1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l’istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I del regolamento di base.
2. Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo I, del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata. L’istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a queste persone o a un loro familiare.
3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato membro in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro paese di residenza.
L’accordo italo spagnolo sulla doppia fiscalità deve essere pertanto contestualizzato ed in conseguenza interpretato ed applicato alla luce delle citate disposizioni.
Pertanto al pari degli altri assistiti residenti all’estero che non godono di Convenzioni di doppia imposizione fiscale e degli assistiti italiani residenti, per poter fruire dei servizi del SSN (ancorché fruiti in delega con il modello S1 presso un diverso Sistema Sanitario europeo a spese dell’Italia), occorre essere in regola con l’iscrizione al SSN.
Diversamente si potrà provvedere o con l’iscrizione volontaria al nostro SSN dietro versamento di una quota di iscrizione annua che consentirà le garanzie richieste all’Italia nell’altro Paese di residenza UE oppure provvedendo autonomamente ad altra forma di copertura assicurativa nel Paese di Residenza, senza ulteriori vincoli o oneri per il nostro Paese.
(si ringrazia per l’approfondimento, in merito dell’articolo da noi pubblicato il Signor Antonino Cacace)