Con la circolare n.28/E del 2 luglio 2012, l’Agenzia delle entrate ha chiarito tutti gli aspetti sull’imposta sul valore degli immobili situati all’estero istituita con il Decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni.
Come è già noto l’art 19 della suddetta legge ha istituito un’imposta sul valore degli immobili situtati all’estero di propietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano a decorrere dal periodo di imposta 2011.
{loadposition adsense-riquadro-articoli-piccolo}Ricordiamo che sono inclusi anche gli immobili che sono stati oggetto del cosiddetto “scudo fiscale.
La circolare, in oggetto, chiarisce in primo luogo quali sono i soggetti passivi dell’imposta facendo rientrare il propietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, il concessionario di aree demaniali, il locatario per gli immobili, concessi in locazione finanziaria.
L’aspetto di maggior rilievo, che non era stato contemplato nella legge, chiarito dalla circolare è senza dubbio quello che l’imposta trova applicazione, nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti passivi sopra elencati o siano detenuti per il tramite di una società fiduciaria, nonchè nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche che agiscono, quali interposte persone, mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti.
Per ciò che concerne il calcolo di determinazione delle imposta, la circolare ha chiarito che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è quello catastale, salvo particolari ipotesi descritte nella stessa circolare.
Ricordiamo che l’imposta è dovuta nella misura del 0,76% e il versamento non è dovuto se l’importo della stessa non supera compelssivamente € 200,00.
In questo ultimo caso, viene meno l’obbligo da parte del contribuente al versamento dell’imposta, anche se lo stesso è obbligato alla compilazione del quadro RW.
Un ulteriore aspetto chiarito dalla circolare riguarda la detrazione del credito d’imposta.
Dall’imposta infatti si detrae fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui è situato l’immobile.
Occorre evidenziare che l’Agenzia delle entrate ha elencato nella tabella 1 della circolare quali sono le imposte patrimoniali a dedurre come credito d’imposta indicando per la Spagna l’IBI (impuesto sobre Bienes Inmuebles) pagata nell’anno di riferimento.