Obbligo di quarantena di rientro dalla Spagna dal 21 dicembre al 6 gennaio? C’è un errore nel nuovo DPCM?

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Obbligo di quarantena di rientro dalla Spagna dal 21 dicembre al 6 gennaio? C’è un errore nel nuovo DPCM?

Premettiamo che data, l’assoluta novità del decreto, l’interpretazione di chi scrive (in corsivo)  delle norme appena uscite (l’articolo è scritto a poche ore dalla pubblicazione del testo ufficiale), necessitano di un ulteriore approfondimento, considerando anche le contraddizioni contenute nel testo in esame. Si forniranno quindi nel tempo i necessari aggiornamenti.

Cerchiamo di comprendere cosa dice il nuovo DCPM sugli spostamenti internazionali interni alla Unione Europea, partendo dal testo originale pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale.

Cominciamo con dire che il paese che ci interessa maggiormente, la Spagna, è inserita nell’Allegato 20 nel gruppo C.

All. 20, gruppo C. Spagna (inclusi territori nel continente africano)

Vediamo ora gli obblighi:

Partiamo dall’obbligo di comunicare l’ingresso nel territorio nazionale

Art. 7 co.3 Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche,
sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel
territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente per territorio.

Vediamo adesso come nell’art. 8 si inserisce l’obbligo del tampone nelle 48 ore antecedenti all’ingresso, a cui si sostitusce, dopo il 20, la quarantena di 14 giorni obbligatoria

Art. 8 co. 6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di
cui all’elenco C (ndr: quindi Spagna) dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di
prevenzione:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di
essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso
nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di
mancata presentazione dell’attestazione di cui alla presente lettera, si applicano i commi da 1 a 5;
b) in deroga alla lettera a), applicazione dei commi da 1 a 5 (ndr. All’art. 8 co. 1B è prevista appunto la quarantena di 14 gironi)  alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all’elenco C
dell’allegato 20 per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6,
comma 1.
7. Anche in deroga al comma 6, si applicano i commi da 1 a 5 alle
persone che, per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma
1, hanno soggiornato o transitato nei Paesi e territori di cui
all’elenco C in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6
gennaio.

Quindi la quarantena è obbligatoria per chiunque abbia soggiornato o transitato in Spagna tra il 20 dicembre al 6 gennaio. Infatti fra i commi tra 1 a 5 dell’art. 8 c’è l’1.b:

Art. 8 co. 1 b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora […]

Tuttavia sembrerebbe che ci fossero varie eccezioni all’obbligazione della quarantena, elencati nell’art. 6 co.1. Questo ci sembra il punto da approfondire perché in effetti le eccezioni previste dal comma 1 dell’art. 6 sono molte:

Art. 6 co1. […] salvo che ricorrano uno o più’ dei seguenti
motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’art. 7, comma
1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di
Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino,
dello Stato della Citta’ del Vaticano;
                         […]
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il
domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle
lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e’ una
comprovata e stabile relazione affettiva.

Tuttavia la previsione di eccezioni così significative, palesemente in contrasto con la finalità del decreto, ci sembra un errore del legislatore in sede di redazione del testo.
Coerente sarebbe stato elencare specificatamente le lettere del comma 1, definendo così in maniera chiara la portata delle eccezioni.

Attendiamo quindi precisazioni dal Governo.

https://www.srclegal.eu/es/

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